In tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo reso, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi fondamento nelle scelte effettuate in costanza di matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali la cui prova in giudizio spetta al richiedente.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, nell’ambito di un recente provvedimento. L’ordinanza n. 30726/2024 è stata depositata lo scorso 29 novembre.
L'assegno divorzile, precisano i giudici di piazza Cavour, che va quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, sesto comma, prima parte, della L. n. 898/1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve pertanto assicurare all'ex coniuge richiedente, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito alla famiglia, mediante una valutazione complessiva dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa.
