L’interesse, ravvisabile congiuntamente nell’adottante e nell’adottando, alla solidarietà affettiva e alla preservazione di una vita comune esige di essere riconosciuta nella propria identità e dignità dall’ordinamento anche a fronte di un considerevole divario di età.
Lo afferma la Corte di Cassazione, all’interno di un recente provvedimento. L’ordinanza n. 29684/2024, della prima sezione civile, è stata depositata lo scorso 19 novembre.
L’egoistico interesse di natura tipicamente patrimoniale sotteso all’originaria funzione dell’istituto dell’adozione del maggiorenne è da considerarsi superato e piegato dall’idea della rilevanza di superiori principi morali e solidaristici.
Condizione principale che legittima l’adozione, concludono i giudici di piazza Cavour, è il reciproco consenso.
