In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, ove i genitori siano considerati privi della capacità genitoriale, la natura personalissima dei diritti coinvolti e il principio secondo cui l’adozione ultrafamiliare costituisce l’extrema ratio impongono di valutare anche le figure vicarianti dei parenti più stretti, che abbiano rapporti significati con il bambino e si siano resi disponibili alla sua cura ed educazione. Tale valutazione richiede che un giudizio negativo su di essi possa essere formulato solo attraverso la considerazione di dati oggettivi, quali le osservazioni dei servizi sociali che hanno monitorato l’ambito familiare o eventualmente il parere di un consulente tecnico.
Nel caso di specie, la dichiarazione di adottabilità era stata pronunciata dalla Corte di appello di Roma a seguito di una mera valutazione della personalità della nonna materna (con particolare riguardo alla sua opinione in merito allo stato psicopatologico della figlia e a sue manifestazioni di dissenso rispetto agli interventi degli operatori assistenziali), della considerazione critica di episodiche situazioni di asserita difficoltà accuditiva e senza che l’interazione con la nipote fosse mai stata osservata in sede di consulenza.
Questi i principi che emergono dalla ordinanza n. 6536/2022 della Cassazione, depositata lo scorso 28 febbraio.
Un cenno approfondito ai fatti oggetto della vicenda appare utile nell’inquadramento della ricostruzione effettuata dalla Cassazione.
B.V.A. ricorreva,nei confronti di M.S., di G.M.T., nella qualità di curatrice speciale della minore M.A.M., nonché di R.R., nella qualità di tutore della medesima minore, e del pubblico ministero, contro la sentenza del 23 novembre 2020 con cui la Corte d'appello di Roma, sezione minorenni, respingeva gli appelli di essa B.V.A. e di M.S. contro sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato lo stato di adottabilità della minore e vietato i contatti tra questa ed i parenti, disponendo il suo collocamento provvisorio in una famiglia a scopo adottivo.
La giurisprudenza della Cassazione, si legge nell’ordinanza, è ferma nel ribadire che il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, sancito dalla L. n. 184 del 1983, art. 1 impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse. Quel diritto può essere perciò limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono - la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come extrema ratio - a causa dell'irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza. In particolare, il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio (Cass. 13 gennaio 2017, n. 782; Cass. 30 giugno 2016, n. 13435).
Nella verifica dello stato di abbandono, d'altronde, non può mancarsi di considerare la seria disponibilità dei parenti a prendersi cura del minore, se concretamente accertata e verificata, la quale può valere ad integrare il presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono (Cass. 24 novembre 2015, n. 23979, concernente i nonni paterni).
E cioè, in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, ove i genitori siano considerati privi della capacità genitoriale, la natura personalissima dei diritti coinvolti e il principio secondo cui l'adozione ultrafamiliare costituisce l'extrema ratio impongono di considerare anche le figure vicariali dei parenti più stretti, che certamente intrecciano rapporti significativi con il bambino e si siano resi disponibili alla sua cura ed educazione. Questa valutazione, come già sopra ricordato, postula che un giudizio negativo su di essi possa essere formulato solamente mediante la considerazione di dati oggettivi, quali le osservazioni dei servizi sociali che hanno monitorato l'ambito familiare o eventualmente il parere di un consulente tecnico (Cass. 16 febbraio 2018, n. 3915).
Nello scrutinare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità, del resto, il giudice deve accertare la sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, perché l'adozione legittimante costituisce - alla luce dell'espressione costantemente impiegata in proposito, cui già si è fatto cenno - una extrema ratio alla quale può pervenirsi quando non si ravvisi tale interesse, considerato che nell'ordinamento coesistono sia il modello di adozione fondato sulla radicale recisione dei rapporti con i genitori biologici, sia modelli che escludono tale requisito e consentono la conservazione del rapporto, quali le forme di adozione disciplinate dalla L. n. 184 del 1983, artt. 44 e ss. e in particolare l'art. 44, lett. d).
La Corte ha concluso per la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.
