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Dev'essere allontanato da casa chi usa le mani con la partner anche se non le fa male

27 novembre 2024

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Linea dura della Cassazione contro la violenza di genere. Dev'essere allontanato da casa chi usa le mani con la partner, anche se lei è infedele, nonostante non le crei grandi danni fisici.

Lo afferma la Suprema Corte che, con la sentenza n. 42353 del 18 novembre 2024, ha accolto il ricorso della Procura presentato contro un uomo che aveva dato alla compagna un pugno sulla testa, senza ferirla.

In primo luogo, hanno chiarito i giudici di piazza Cavour, la vicenda si connota per peculiarità, poiché si procede per reati consumati all'interno di "relazioni strette" e la funzione preventiva della misura possiede una direzione cautelare specifica, funzionale a contenere una pericolosità "mirata", orientata nei confronti di una persona determinata.

Sicché, prosegue la Cassazione, la concretezza del pericolo e la sua attualità possono escludersi solo in presenza di elementi che indichino la recisione della relazione nella quale si è manifestata la condotta criminosa.

Peraltro, appare ininfluente, ai fini del persistere del pericolo di condotte reiterative da parte di soggetto sottoposto a misura cautelare per il reato commesso in danno del coniuge, la manifestata volontà della persona offesa di separarsi legalmente.

Ciò, motiva il Collegio, dal momento che, con riguardo ai reati di violenza domestica e contro le donne, vanno osservati gli obblighi di matrice sovranazionale, con particolare riguardo alla corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione di comportamenti violenti, come previsto dall'art. 51 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, ratificata con legge 26 giugno 2013, n. 77, in un'ottica di prioritaria sicurezza delle vittime o persone in pericolo, che non può essere affidata alla iniziativa delle stesse.

Per i Supremi giudici dunque, a fronte della palese riconducibilità del fatto a “violenza domestica” e “violenza assistita”, il Tribunale del riesame ha minimizzato la rilevanza della vicenda con la presunta lievità: in realtà le conseguenze lesive provocate da un pugno alla testa risultano nient’affatto insignificanti.