Solo ove risulti impossibile, anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità dei minori di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono.
È quanto ribadito dalla Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 27999/2024. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 30 ottobre
Tale stato di abbandono, argomentano i giudici di piazza Cavour, il giudice di merito potrà dichiararlo solo dopo aver valutato se l'interesse del minore a non vedere recisi i legami con il genitore naturale debba prevalere o meno rispetto al quadro deficitario delle sue capacità genitoriali, potendosi prevedere, almeno in via temporanea, un regime di affidamento extrafamiliare, potenzialmente sostituibile da un'adozione ex art. 44 della l. n. 184 del 1983.
La dichiarazione di adottabilità del minore, ricorda la Suprema Corte, costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto del prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità (cfr. art. 1 Legge 4 maggio 1983, n. 184). Tale pronuncia è consentita solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio.
