In tema di divieto di respingimento ed espulsione deve escludersi che ricorra vita privata e familiare, tutelabile ex art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 in relazione all'art. 8 CEDU qualora la relazione non sia autentica e connotata dagli stessi canoni di eguaglianza, solidarietà, rispetto reciproco cui è improntata la disciplina della famiglia fondata sul matrimonio, e in particolare qualora sia fondata sulla menzogna mantenuta costantemente negli anni da uno dei due partner, non solo in ordine al suo nome ed alla sua identità, ma anche gli eventi significativi del suo passato.
La sottolineatura porta la firma della Cassazione: tali rilievi sono presenti nell’ordinanza n. 29125/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 11 novembre.
Qualora il soggetto non rispetti le regole fondamentali della società in cui vorrebbe inserirsi, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, non può positivamente apprezzarsi alcuna integrazione sociale, per la quale è necessario che il soggetto si unisca non solo materialmente ma anche moralmente alla comunità, pur mantenendo la propria identità personale e familiare, ma rendendo compatibile il proprio modus vivendi con le regole gli usi e i costumi adottati da quella comunità.
