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Sottrazione internazionale di minori, puntualizzazioni sul concetto di residenza abituale del minore

12 novembre 2024

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Il concetto di "residenza abituale" recepito dalla convenzione dell'Aja, da determinarsi tenendo conto di tutte le circostanze di fatto specifiche di ciascuna fattispecie, non coincide con quello di "domicilio", quale sede principale degli affari ed interessi di una persona, accolto dal codice civile (articolo 43, primo comma, c.c.), dovendo intendersi, invero, il luogo in cui il minorenne, grazie anche ad una durevole e stabile permanenza, ancorché di fatto, trova e riconosce il baricentro dei suoi legami affettivi, non solo parentali, originati dallo svolgersi della sua quotidiana vita di relazione.

Lo precisa la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 27998/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 30 ottobre.

Dunque, la residenza abituale del minore, ai fini della valutazione della sussistenza di un'ipotesi di sottrazione, coincide con il luogo del concreto e continuativo svolgimento della sua vita personale che, con il trascorrere del tempo, viene ad identificarsi con quello in cui, in virtù di una durevole e stabile permanenza, si consolida la sua rete di affetti e relazioni, senza che assumano rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei.