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Fondo patrimoniale valido solo per la “famiglia nucleare”

11 novembre 2024

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

La costituzione del fondo patrimoniale rientra tra le “convenzioni matrimoniali”. Di conseguenza, la norma non si riferisce alla cosiddetta famiglia «parentale» bensì alla famiglia «nucleare»: in essa sono compresi i figli, minori e maggiorenni, ancora a carico dei genitori e non autonomi patrimonialmente, nonché, secondo la dottrina, gli affiliati e i minori in affidamento temporaneo.

Il principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, attraverso le pagine della sentenza n. 27792/2024 depositata lo scorso 28 ottobre. La Suprema Corte ha affrontato un caso di conferimento in un “fondo patrimoniale”, costituito dai genitori della ex convivente, della casa “familiare”, di cui era proprietaria al 50 per cento.

In secondo grado era stato accertato che, nell’atto costitutivo, non vi era alcun riferimento alla minore, e cioè alla figlia dei due ex conviventi, ed era stato dunque escluso che esso fosse stato costituito per far fronte ai bisogni «della famiglia» della donna, considerato che le altre parti coinvolte erano unicamente i suoi genitori.

In tal modo però – proseguiva la decisione - non risultava in alcun modo che anche «i bisogni della famiglia intesa come famiglia fossero salvaguardati».

Peraltro, aggiunge la Prima sezione civile, “non può essere costituito un fondo patrimoniale in relazione ai bisogni di distinte famiglie nucleari” e nella specie, l’unico nucleo familiare risultante dall’atto era quello rappresentato dai genitori della donna separata e da lei stessa. Ragion per cui, proseguono i giudici di piazza Cavour, “il conferimento della quota di comproprietà di quest’ultima sulla casa coniugale, in comunione con l’ex convivente di fatto …, risultava quindi privo di causa”.

Il fondo patrimoniale può dunque costituirsi solo a beneficio di tutti i componenti della famiglia nucleare fondata sul matrimonio o sull’unione civile (ex art.1, comma 13, l.76/2016) e i beneficiari godono di una semplice aspettativa di fatto ai proventi del fondo e alla destinazione finale dei beni.

La decisione rammenta inoltre come la costituzione del fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) sia funzionale a far fronte ai bisogni della famiglia, intesi come esigenze di vita dei suoi componenti considerate anche con una certa ampiezza, ricomprendendo in esse, oltre alle esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione della prole e dei componenti il nucleo, cure mediche, ecc.), in conformità con il potere di indirizzo della vita familiare in capo ai coniugi, anche i bisogni relativi allo sviluppo stesso della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa.