Qualora nel giudizio di secondo grado sia stato rideterminata in diminuzione la cifra da destinare al mantenimento del figlio del contribuente, in nessun modo deducibile, per poi assegnare un assegno divorzile, precedentemente non concesso dal Tribunale, al coniuge dello stesso, importo che invece può essere oggetto di deduzione, la sola differenza tra il maggior importo corrisposto e quello poi realmente spettante a titolo di mantenimento del figlio può essere ricondotto a parziale pagamento dell'assegno divorzile assegnato con effetto retroattivo, e formare quindi oggetto di deduzione per il corrispondente anno d'imposta.
Lo puntualizza la Cassazione, nelle pagine dell’ordinanza n. 27967/2024. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 30 ottobre.
Secondo i giudici di piazza Cavour, nella vicenda in esame appare indubbio che nel periodo pregresso il contribuente abbia versato somme che erano integralmente destinate al mantenimento del figlio e che, soltanto a seguito di detta decisione, divennero, retrospettivamente, in parte superiori a quelle dovute. In riferimento alla annualità contestata, precisa la Suprema Corte, non può trovare applicazione la disposizione invocata dal ricorrente - art. 3 D.P.R. n. 42/1988 - non riguardando quanto statuito inizialmente dal Tribunale un assegno da corrispondere al coniuge anche per il mantenimento del figlio, ma esclusivamente l'importo da corrispondere a tale titolo.
