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Cassazione ordinanza n. 27790 del 28 ottobre 2024

4 novembre 2024

News Regionale - Lazio ,


Nel caso di specie, una donna , dopo 17 anni dalla separazione coniugale, propone contro il marito ricorso per decreto ingiuntivo, concesso e dichiarato provvisoriamente esecutivo, per aver pagato in costanza di matrimonio , in qualità di garante, n. 62 cambiali, sottoscritte per avallo . L’uomo, aveva successivamente ottenuto la revoca dell’ingiunzione dal Tribunale di Genova, decisione confermata dalla Corte di Appello con la sentenza n. 1324/22 . La Corte di Appello di Genova, infatti, richiamando anche la sentenza Cassazione n. 32212/22, che aveva confermato il principio nel caso di comunione de residuo , aveva ritenuto che la sospensione della prescrizione venisse meno successivamente alla separazione coniugale.


La donna proponeva ricorso in Cassazione eccependo che il vincolo coniugale fosse sussistente ancorchè attenuato nella fase separatizia e che, conseguentemente, in forza dell’art. 2941 c.c., la decorrenza del termine prescrizionale dovesse considerarsi sospes a .


La Cassazione nella ordinanza in esame, ha precisato che “ questa Corte (Cass. 4502/2014) ha inizialmente affermato che “la regola della sospensione del decorso della prescrizione dei diritti tra coniugi, prevista dall’art. 29141, primo comma, c.c., deve ritenersi operante sia nel caso che essi abbiano comunanza di vita, sia ove si trovino in stato di separazione personale, implicando questa solo un’attenuazione del vincolo”, tuttavia, continua la Cotte, tale interpretazione è stata superata dalla sentenza n. 7981/2014 secondo cui non poteva applicarsi la sospensione della prescrizione, in relazione all’assegno di mantenimento, in quanto, per evoluzione della coscienza sociale, nel regime di separazione non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge al fine di non turbare l’armonia familiare essendo già intervenuta una grave crisi matrimoniale ed esperite azioni giudiziarie . Tale sentenza, il cui principio è applicabile anche a fattispecie diverse, si muove verso l’interpretazione restrittiva dell’art. 2941 c.c. .


Tale orientamento era già stato c onfermato anche attraverso le s entenze n. 18078/14 e n. 8987/16, e relativamente a crediti diversi rispetto all’assegno di mantenimento in forza della sentenza Cass. 24160/18 e , con decorrenza dall’udienza presidenziale di separazione in sede della quale i coniugi venivano autorizzati a cessare la convivenza, alla comunione de residuo con la sentenza Cass. 32212/22.


Nella sentenza in esame n. 27790/ 24 , la Corte, richiamandosi all’orientamento ormai consolidato, ha respinto il ricorso, con condanna alle spese di lite, avendo ritenuto, anche rispetto al credito vantato, decorso il termine di prescrizione, essendo trascorsi 17 anni tra la separazione coniugale ed il deposito della domanda di ingiunzione.


A cura dell’ Avv. Marina Marconato