Deve ravvisarsi la sussistenza dell'aggravante dei motivi abietti nel caso in cui un omicidio sia compiuto non per ragioni di gelosia collegate ad un sia pur abnorme desiderio di vita in comune, ma sia espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima considerata come propria appartenenza, della quale pertanto non può tollerarsi l'insubordinazione.
La sottolineatura è a firma della Suprema Corte ed è formulata nella sentenza n. 39245/2024. Il provvedimento della prima sezione penale è stato depositato in data 25 ottobre.
Dunque, deve escludersi che la "pura gelosia" possa ritenersi, da sola, espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima né manifestazione di intolleranza alla insubordinazione di questa, considerata come propria appartenenza. Viceversa, argomentano i giudici di piazza Cavour, essa deve essere ritenuta configurabile quando la vittima sia considerata, nell'ambito di un processo di sostanziale reificazione, come una sorta di appartenenza dell'agente, tanto da determinare una reazione punitiva a quella che è ritenuta come una forma di insubordinazione al volere dell'altro venendo, in definitiva, connotata da una "abnormità dello stimolo possessivo verso la vittima".
