È prevista la possibilità della reintegrazione nella responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art.332 c.c., sempre che siano cessate le ragioni di "grave pregiudizio" per cui era stata pronunciata la decadenza e non sussista nemmeno il "pericolo di pregiudizio" per il minore, di guisa che non è astrattamente incompatibile con la pronuncia di decadenza una possibile regolamentazione del diritto di incontro e/o di frequentazione del genitore decaduto con il minore esclusivamente nel superiore interesse di quest'ultimo, con le opportune cautele e nei limiti che il giudice, se del caso, riterrà motivatamente di stabilire in relazione al caso concreto.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, nelle pagine dell’ordinanza n. 27171/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 21 ottobre.
Ne consegue, precisano i giudici di piazza Cavour, che la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art.330 c.c. non fa venir meno in toto l'interesse al ricorso per cassazione nel distinto procedimento, attesa la pluralità delle concrete ragioni per cui può essere stato adottato il provvedimento decadenziale-
Il provvedimento che regolamenti il diritto di incontro e/o di frequentazione del genitore decaduto con il minore, che va motivatamente adottato esclusivamente nel superiore interesse del minore, deve anche essere compatibile con lo specifico provvedimento decadenziale.
