In tema di assegno divorzile, qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole, questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.
A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, nonché dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.
Nel caso in esame, era stata fornita dalla moglie la prova del contributo offerto alla comunione familiare e alla crescita dei figli.
I principi sopra riportati sono stati condensati all’interno della ordinanza n. 5955/2022, depositata dalla Corte di Cassazione lo scorso 23 febbraio.
All’interno dell’ordinanza viene richiamato il recente principio espresso dalla Cass. civ., Sez. Unite, 5 gennaio 2021, n. 3219.
Un riferimento ai fatti appare necessario per inquadrare in maniera più proficua il contesto nel quale la Cassazione si è mossa. Il sig. S.G. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 20 settembre 2019 che, riformando la sentenza del Tribunale di Oristano, gli imponeva di corrispondere all'ex coniuge M.M.C.L. l'assegno divorzile di Euro 150,00 mensili.
Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per avere dato rilievo a un fatto, quale la successione ereditaria di cui egli aveva beneficiato successivamente alla separazione, irrilevante ai fini dell'attribuzione dell'assegno; inoltre lamenta l'omessa prova delle deteriori condizioni reddituali della M., alla quale nessun assegno di mantenimento era stato riconosciuto in sede di separazione, e l'erronea valutazione circa il miglioramento delle proprie condizioni di vita poiché, anche se non doveva più corrispondere il canone di locazione per l'abitazione, subiva trattenute di Euro 935,00 sulla pensione a causa di prestiti e cessioni.
Il motivo viene ritenuto infondato, appuntandosi sul profilo della successione ereditaria cui fa cenno la sentenza impugnata solo per giustificare l'affermazione che il S., avendo ereditato una casa da una zia, non sostiene spese abitative, nell'ambito di una più complessa valutazione delle condizioni di non indipendenza economica della M. e della sua impossibilità di procurarsi redditi ulteriori, tenuto conto della sua età (57 anni), a fronte delle ben superiori capacità economiche del ricorrente, peraltro migliorate per il venir meno o l'attenuarsi di esborsi connessi al mantenimento dei figli e all'abitazione. La Corte ha inoltre valorizzato la lunga durata del matrimonio (24 anni) e le ragioni compensative a fondamento dell'attribuzione dell'assegno, avendo la M. offerto un contributo decisivo alla conduzione della vita familiare e alla crescita dei figli.
Con il secondo motivo il S. denuncia violazione di legge e omesso esame del fatto assunto come decisivo della convivenza della M. con un nuovo compagno, con il quale gestiva una pizzeria, avendo formato una nuova famiglia di fatto.
Il motivo viene considerato infondato. Ed è con riferimento a tale secondo motivo che viene rammentato il recente principio enunciato dalle Sezioni Unite.
La Corte territoriale, come si legge nell’ordinanza, ha riconosciuto l'assegno divorzile anche in funzione compensativa, avendo la M. dimostrato il notevole apporto fornito alla comunione familiare e alla realizzazione professionale dell'ex coniuge nell'impegnativa attività di ispettore di polizia.
Il ricorso è stato, in conclusione, rigettato. Le spese sono state compensate, essendo la citata sentenza delle Sezioni Unite sopravvenuta in corso di causa.
