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Cassazione_ordinanza n. 18506/2024 dell’8 luglio 2024

21 ottobre 2024

News Regionale - Lazio ,


La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18506/2024 dell’8 luglio 2024, ribadendo il consolidato principio secondo cui l’assegno divorzile ha natura non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa, ha affermato che: “il contributo fornito da un coniuge alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro, anche attraverso la rinuncia a proprie prospettive professionali, deve essere valorizzato ai fini della determinazione dell’assegno divorzile”.

In breve, le rinunce professionali effettuate da un coniuge in favore del benessere familiare devono essere valorizzate nella determinazione dell’assegno divorzile.

Come sottolineato dalla Corte: “il lavoro di cura e di assistenza alla famiglia deve essere considerato alla stregua di un contributo economico indiretto”.

Si sostiene in questa pronuncia che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico - patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, provandolo anche mediante presunzioni, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare.

L'assegno divorzile come precisato dalla Corte di Cassazione sotto l’aspetto compensativo deve essere anche adeguato a bilanciare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia. Ciò logicamente deve essere dimostrato dal coniuge richiedente. Sotto l’aspetto perequativo il richiedente dovrà dimostrare un livello reddituale adeguato alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.

La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. SU n. 18287/18).

Sempre la Corte di Cassazione precedentemente con la sentenza n. 18817/2020 ha chiarito che: l’assegno divorzile deve riflettere non soli il divario economico esistente tra i coniugi, ma anche il contributo fornito dal coniuge che ha sacrificato la propria carriera”.

I requisiti per il riconoscimento dell’assegno divorzile sono i seguenti:

1) Nesso causale : ossia la rinuncia professionale deve essere strettamente collegata a esigenze familiari.

2) Condivisione della scelta : la rinuncia professionale è da considerarsi come effettiva. In particolare deve sussistere la condivisione quale decisione all’interno della coppia.

3) Incremento del patrimonio : La rinuncia deve avere comportato un incremento del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge.

In generale come affermato nella sentenza n. 11504/2017: “L’assegno divorzile, oltre a garantire un sostegno economico, deve anche riconoscere e compensare i sacrifici fatti dal coniuge economicamente più debole durante il matrimonio”.

In sostanza la Suprema Corte con l’ordinanza n. 18506/2024 ha fatto un ulteriore passo avanti, affermando che il contributo fornito da un coniuge alla formazione del patrimonio familiare, anche attraverso la rinuncia a opportunità professionali, deve essere debitamente considerato.

A cura dell'Avv. Fabio Perciballi