Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 572 cod. pen., integra il requisito della convivenza soltanto la coabitazione tra individui legati da una relazione qualificata da comunanza materiale e spirituale di vita e da aspettative di reciproca solidarietà, non già la contingente condivisione di spazi abitativi, priva di connotati affettivi e solidali, dovuta a mera amicizia.
Lo ha stabilito la Cassazione, all’interno della sentenza n. 37166/2024. Il provvedimento della seconda sezione penale è stato depositato lo scorso 9 ottobre.
Nell'ambito delle relazioni interpersonali non qualificate, si legge nel provvedimento, i concetti di "famiglia" e di "convivenza" vanno intesi nell'accezione più ristretta, presupponente una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza d'affetti, che non solo implichi reciproche aspettative di mutua solidarietà e assistenza, ma sia fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continua.
Nella vicenda in esame, il rapporto tra semplici coinquilini, non connotato dalla minima relazione affettiva e fondato su mere esigenze legate alla pratica quotidianità, non può essere, dunque, qualificato, come "convivenza", se non violando il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici.
