L’azione revocatoria contro l’accordo di separazione coniugale è esperibile anche se tale accordo sia stato recepito (per avere i contendenti prospettato al giudice conclusioni conformi) in una sentenza emanata in esito a un procedimento di separazione giudiziale.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, attraverso la recente sentenza n. 26127/2024. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 7 ottobre.
Il provvedimento in questione ha affrontato il tema della revocabilità degli atti di trasferimento immobiliare tra coniugi, trattando diversi principi in tema di azione revocatoria. La sentenza, di fatto, va a consolidare una giurisprudenza favorevole alla tutela dei creditori, chiarendo che anche i trasferimenti patrimoniali derivanti da accordi in sede di separazione possono essere revocati qualora pregiudichino le ragioni creditorie.
La Suprema corte rammenta che, “con orientamento costante ed univoco”, non ha mai dubitato della esperibilità dell’actio pauliana in relazione ad atti traslativi riversati negli accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto. Infatti, prosegue, l’accordo di separazione costituisce un atto di natura essenzialmente negoziale rispetto al quale il provvedimento di omologazione si atteggia a mera condizione sospensiva (legale) di efficacia: avendo la funzione circoscritta di verificare che la convenzione sia compatibile con le norme cogenti ed i principi di ordine pubblico.
Tuttavia, considerato che pattuizioni relative tra le altre cose a beni immobili possono rivelarsi lesive dell’interesse dei creditori, la Suprema corte ha affermato che nessun ostacolo testuale o logico - giuridico si frappone alla loro impugnazione tramite azione revocatoria, tanto ordinaria che fallimentare. Tali azioni, chiarisce il Collegio, non possono ritenersi precluse né dall’avvenuta omologazione dell’accordo di separazione, né dalla pretesa “inscindibilità” della pattuizione stessa dal complesso delle altre condizioni della separazione.
Vengono riprese, inoltre, nel percorso logico giuridico le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite con la sentenza del 29 luglio 2021, n. 21761.
Deve, quindi, ritenersi che l'accordo tra coniugi avente ad oggetto un trasferimento immobiliare, anche nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, spiegando quest'ultima efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo.
