Ciò che rileva, al fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, e dei figli è l’accertamento del tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza.
Lo ribadisce la Cassazione, sezione prima civile, nell’ordinanza n. 25055/2024. Il provvedimento è stato depositato lo scorso 18 settembre.
Secondo i giudici di piazza Cavour, tale tenore di vita va considerato come situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell’onerato, a prescindere, pertanto, dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali da questi ultimi godute.
