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COMUNICATO DELLE E DEI PRESIDENTI DEI COMITATI PARI OPPORTUNITA‘ DEGLI ORDINI FORENSI ITALIANI – 15.02.2021

15 febbraio 2021

Generico ,


 COMUNICATO 

DELLE E DEI PRESIDENTI DEI COMITATI PARI OPPORTUNITA‘ 

DEGLI ORDINI FORENSI ITALIANI 


Roma, 15 febbraio 2021


Alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense 

direzionegenerale@cassaforense.it 

All’attenzione della Coordinatrice della Commissione Pari Opportunità della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, Avv. Cecilia Barilli 

c.barilli@tin.it 

All’attenzione del Coordinatore della Commissione Statuto e Regolamenti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, Avv. Andrea Pesci 

avvandreapesci@gmail.com 

Al Consiglio Nazionale Forense 

ROMA 

urp@consiglionazionaleforense.it 

Alla Presidente f.f. avv. Maria Masi 

masi@consiglionazionaleforense.it 

All’Organismo Congressuale Forense 

amministrazione@organismocongressualeforense.news 

All’Unione Nazionale Camere Civili 

presidente@unionenazionalecamerecivili.it 

All’Unione Nazionale Camere Penali 

presidenteucpi@gmail.com 

All’Unione Nazionale Camere Minorili 

presidente@camereminorili.it 

All’ Associazione Nazionale Forense 

info@associazionenazionaleforense.it 

All’Associazione Italiana Giovani Avvocati 

info@aiga.it 

A Avvocati Giuslavoristi Italiani 

segreteria@giuslavoristi.it 

All’Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e i Minori 

segreterianazionale@aiaf-avvocati.it 

All’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia 

segreteria@osservatoriofamiglia.it 

All’Associazione Matrimonialisti Italiani per la tutela delle 

persone, dei minorenni e della famiglia 

segreteria@studiolegalegassani.it 

All’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi 

info@uncat.it 

All’Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti 

info@unioneamministrativisti.it 

Alla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti 

segreteria@ siaaitalia.it 

Al Movimento Forense 

info@movimentoforense.it 


LE PRESIDENTI ED I PRESIDENTI (SOTTOSCRITTI) 

DEI COMITATI PARI OPPORTUNITA‘ 

DEGLI ORDINI FORENSI ITALIANI 


Convocati in videoconferenza in data 29 dicembre 2020, dopo aver discusso ed affrontato il tema della rappresentanza di genere negli Organi Istituzionali dell’Avvocatura, 

PREMESSO 

- che i principi richiamati dall’art. 1 della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione della donna (Cedaw ratificata in Italia con la Legge n. 132 del 14 marzo 1985) dalla normativa internazionale (Direttive 117/1975/CEE, 207/1976/CEE, 2000/78/CEE, 378/1986/CEE, 2004/113/CE, 2006/54/CE) dalla normativa nazionale (Legge 125/1991, D. lgs. 145/2005, D. lgs. 198/2006), dai Trattati internazionali (art. 2 TUE, art. 19 TFUE), dagli artt. 3, 37, 51 della Costituzione italiana, in materia di discriminazione di genere, rende indispensabile l’adozione di azioni positive che contribuiscano a ristabilire l’effettività delle pari opportunità; 

- che ad una presenza femminile numericamente paritetica nella professione forense non corrisponde, nei fatti, una effettiva paritetica presenza negli organi istituzionali, con particolare riferimento alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense; 

- che la funzione attribuita dalla legge alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense può incidere in modo determinante sulla concreta attuazione del principio delle pari opportunità nello svolgimento della professione forense; 

- che la riforma dell’ordinamento professionale forense (L. 247/2012 entrata in vigore il 2 febbraio 2013) stabilisce in tema di elezioni forensi e di composizione delle liste elettorali che il riparto delle consigliere e dei consiglieri da eleggere nei Consigli degli Ordini circondariali e nel Consiglio Nazionale Forense sia improntato ad un criterio che assicuri l’equilibrio di genere, che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno un terzo di consiglieri o delle consigliere elette e che la disciplina del voto di preferenza debba prevedere la possibilità di esprimere un maggior numero di preferenze se destinate ai due generi; 

- che, inoltre, la riforma dell’ordinamento professionale forense prevede che la disciplina delle modalità di formazione delle liste elettorali ed i casi di sostituzione in corso di mandato debbano garantire il rispetto del criterio di riparto di genere; 


- che Cassa Forense non ha ancora approvato un Regolamento per l’elezione dei delegati e delle delegate espressamente improntato al rispetto di tali principi derivanti da fonte costituzionale interna, da fonte internazionale ratificata e dall’Unione Europea; 

- che nello specifico lo Statuto di Cassa Forense - la cui formulazione lessicale esclude ogni richiamo al genere femminile - non prevede il rispetto della rappresentanza di genere nella composizione del Consiglio di Amministrazione, della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Sindaci; 

- che tale mancata previsione risulta essere contraria a tutti i principi sopra richiamati; 

- che si rende necessaria ed improcrastinabile una riforma del succitato Statuto, affinché, sia garantita la presenza del genere oggi sottorappresentato; 

- che il le Presidenti ed i Presidenti (sottoscritti) dei Comitati Pari Opportunità degli ordini forensi hanno deliberato di sottoporre la richiesta di modifica dello Statuto e degli articoli del Regolamento della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense che regolamentano la composizione degli Organismi della stessa Cassa. 


***** 


Tutto quanto premesso, 


LE PRESIDENTI ED I PRESIDENTI(SOTTOSCRITTI)

DEI CPO DEGLI ORDINI FORENSI 

CHIEDONO 


alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense la modifica dello Statuto e del Regolamento, affinché venga rispettato l’equilibrio di genere nella formazione delle liste di candidati e candidate nelle elezioni dei delegati e delle delegate di Cassa Forense e il rispetto dell’equilibrio di genere negli organismi tutti. 


CHIEDONO ALTRESI’ 


che in occasione dei rinnovi del Consiglio di Amministrazione, della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Sindaci, pur in mancanza delle modifiche allo Statuto e al Regolamento, sia prevista la nomina di almeno un terzo dei componenti del genere sotto rappresentato. 


ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI 


La Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione della donna (Cedaw), adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 con la Risoluzione 34/180 

Art. 1: Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione nei confronti della donna" concerne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, o il godimento o l'esercizio, da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna. 

Direttiva 75/117/CEE 

Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile. 

Direttiva 76/207/CEE 

Direttiva del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro Direttiva abrogata, a decorrere dal 15 agosto 2009, dall'articolo 34 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 54 del 05-07-2006 

Direttiva 86/378/CEE 

Direttiva del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale. 

Direttiva 2000/78/CE 

Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. 

Direttiva 2004/113/CE 

Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. 

Direttiva 2006/54/CE 

Direttiva del Consiglio relativa all'attuazione riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. 

Trattato Unione Europea 

Art. 2: L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. 

Trattato Funzionamento Unione Europea 

Art. 19: Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

Titolo III – UGUAGLIANZA 

Art. 20 - Uguaglianza davanti alla legge 

Art. 21 – Non discriminazione 

Art. 23 – Parità tra donne e uomini 

Legge 10 aprile 1991, n. 125 

Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro (OGGI DLGS 198/2006) 

Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 145 

Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro"