COMUNICATO
DELLE E DEI PRESIDENTI DEI COMITATI PARI OPPORTUNITA‘
DEGLI ORDINI FORENSI ITALIANI
Roma, 15 febbraio 2021
Alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense
direzionegenerale@cassaforense.it
All’attenzione della Coordinatrice della Commissione Pari Opportunità della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, Avv. Cecilia Barilli
c.barilli@tin.it
All’attenzione del Coordinatore della Commissione Statuto e Regolamenti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, Avv. Andrea Pesci
avvandreapesci@gmail.com
Al Consiglio Nazionale Forense
ROMA
urp@consiglionazionaleforense.it
Alla Presidente f.f. avv. Maria Masi
masi@consiglionazionaleforense.it
All’Organismo Congressuale Forense
amministrazione@organismocongressualeforense.news
All’Unione Nazionale Camere Civili
presidente@unionenazionalecamerecivili.it
All’Unione Nazionale Camere Penali
presidenteucpi@gmail.com
All’Unione Nazionale Camere Minorili
presidente@camereminorili.it
All’ Associazione Nazionale Forense
info@associazionenazionaleforense.it
All’Associazione Italiana Giovani Avvocati
info@aiga.it
A Avvocati Giuslavoristi Italiani
segreteria@giuslavoristi.it
All’Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e i Minori
segreterianazionale@aiaf-avvocati.it
All’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia
segreteria@osservatoriofamiglia.it
All’Associazione Matrimonialisti Italiani per la tutela delle
persone, dei minorenni e della famiglia
segreteria@studiolegalegassani.it
All’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi
info@uncat.it
All’Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti
info@unioneamministrativisti.it
Alla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti
segreteria@ siaaitalia.it
Al Movimento Forense
info@movimentoforense.it
LE PRESIDENTI ED I PRESIDENTI (SOTTOSCRITTI)
DEI COMITATI PARI OPPORTUNITA‘
DEGLI ORDINI FORENSI ITALIANI
Convocati in videoconferenza in data 29 dicembre 2020, dopo aver discusso ed affrontato il tema della rappresentanza di genere negli Organi Istituzionali dell’Avvocatura,
PREMESSO
- che i principi richiamati dall’art. 1 della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione della donna (Cedaw ratificata in Italia con la Legge n. 132 del 14 marzo 1985) dalla normativa internazionale (Direttive 117/1975/CEE, 207/1976/CEE, 2000/78/CEE, 378/1986/CEE, 2004/113/CE, 2006/54/CE) dalla normativa nazionale (Legge 125/1991, D. lgs. 145/2005, D. lgs. 198/2006), dai Trattati internazionali (art. 2 TUE, art. 19 TFUE), dagli artt. 3, 37, 51 della Costituzione italiana, in materia di discriminazione di genere, rende indispensabile l’adozione di azioni positive che contribuiscano a ristabilire l’effettività delle pari opportunità;
- che ad una presenza femminile numericamente paritetica nella professione forense non corrisponde, nei fatti, una effettiva paritetica presenza negli organi istituzionali, con particolare riferimento alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;
- che la funzione attribuita dalla legge alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense può incidere in modo determinante sulla concreta attuazione del principio delle pari opportunità nello svolgimento della professione forense;
- che la riforma dell’ordinamento professionale forense (L. 247/2012 entrata in vigore il 2 febbraio 2013) stabilisce in tema di elezioni forensi e di composizione delle liste elettorali che il riparto delle consigliere e dei consiglieri da eleggere nei Consigli degli Ordini circondariali e nel Consiglio Nazionale Forense sia improntato ad un criterio che assicuri l’equilibrio di genere, che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno un terzo di consiglieri o delle consigliere elette e che la disciplina del voto di preferenza debba prevedere la possibilità di esprimere un maggior numero di preferenze se destinate ai due generi;
- che, inoltre, la riforma dell’ordinamento professionale forense prevede che la disciplina delle modalità di formazione delle liste elettorali ed i casi di sostituzione in corso di mandato debbano garantire il rispetto del criterio di riparto di genere;
- che Cassa Forense non ha ancora approvato un Regolamento per l’elezione dei delegati e delle delegate espressamente improntato al rispetto di tali principi derivanti da fonte costituzionale interna, da fonte internazionale ratificata e dall’Unione Europea;
- che nello specifico lo Statuto di Cassa Forense - la cui formulazione lessicale esclude ogni richiamo al genere femminile - non prevede il rispetto della rappresentanza di genere nella composizione del Consiglio di Amministrazione, della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Sindaci;
- che tale mancata previsione risulta essere contraria a tutti i principi sopra richiamati;
- che si rende necessaria ed improcrastinabile una riforma del succitato Statuto, affinché, sia garantita la presenza del genere oggi sottorappresentato;
- che il le Presidenti ed i Presidenti (sottoscritti) dei Comitati Pari Opportunità degli ordini forensi hanno deliberato di sottoporre la richiesta di modifica dello Statuto e degli articoli del Regolamento della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense che regolamentano la composizione degli Organismi della stessa Cassa.
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Tutto quanto premesso,
LE PRESIDENTI ED I PRESIDENTI(SOTTOSCRITTI)
DEI CPO DEGLI ORDINI FORENSI
CHIEDONO
alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense la modifica dello Statuto e del Regolamento, affinché venga rispettato l’equilibrio di genere nella formazione delle liste di candidati e candidate nelle elezioni dei delegati e delle delegate di Cassa Forense e il rispetto dell’equilibrio di genere negli organismi tutti.
CHIEDONO ALTRESI’
che in occasione dei rinnovi del Consiglio di Amministrazione, della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Sindaci, pur in mancanza delle modifiche allo Statuto e al Regolamento, sia prevista la nomina di almeno un terzo dei componenti del genere sotto rappresentato.
ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI
La Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione della donna (Cedaw), adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 con la Risoluzione 34/180
Art. 1: Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione nei confronti della donna" concerne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, o il godimento o l'esercizio, da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna.
Direttiva 75/117/CEE
Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.
Direttiva 76/207/CEE
Direttiva del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro Direttiva abrogata, a decorrere dal 15 agosto 2009, dall'articolo 34 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 54 del 05-07-2006
Direttiva 86/378/CEE
Direttiva del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale.
Direttiva 2000/78/CE
Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Direttiva 2004/113/CE
Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
Direttiva 2006/54/CE
Direttiva del Consiglio relativa all'attuazione riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
Trattato Unione Europea
Art. 2: L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.
Trattato Funzionamento Unione Europea
Art. 19: Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
Titolo III – UGUAGLIANZA
Art. 20 - Uguaglianza davanti alla legge
Art. 21 – Non discriminazione
Art. 23 – Parità tra donne e uomini
Legge 10 aprile 1991, n. 125
Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro (OGGI DLGS 198/2006)
Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 145
Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro"
