La Corte Costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha esaminato lo scorso 24 febbraio la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che escludono, nelle adozioni di minori “in casi particolari”, l’esistenza di “rapporti civili” tra il bambino adottato e i parenti dell’adottante (articolo 55 della legge n. 184 del 1983 e articolo 300, secondo comma, del Codice civile). L’adozione “in casi particolari” riguarda bambini orfani, anche con disabilità, bambini che già vivono con il coniuge del genitore biologico, bambini non altrimenti adottabili.
La questione era stata portata all’attenzione della Consulta dal Tribunale per i minorenni di Bologna. Secondo il giudice felsineo l’adozione in casi particolari non modifica diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine né produce effetti verso i parenti dell’adottante e quelli dell’adottato. Nella fattispecie, l’adozione è richiesta dal padre intenzionale di una bambina. Il ricorrente e il suo compagno, cui è legato civilmente, avevano fatto ricorso negli Stati Uniti alla surrogazione di maternità. In Italia, dunque, allo stato civile risulta solo un padre, presumibilmente quello geneticamente collegato alla bambina. Al tribunale, oltre a pronunciare l’adozione, hanno chiesto di dichiarare il legame di parentela tra l’adottato ed i parenti dell’adottante.
Nell’elenco dei casi di adozione particolare, che contempla quattro fattispecie, rientra anche la cd. stepchild adoption.
In sintesi, si dà la possibilità al coniuge del genitore anche adottivo del minore di età di dare veste giuridica a relazioni familiari già esistenti di fatto. Necessario a tal riguardo è anche il consenso dell’altro genitore, che diventerà invalicabile laddove si tratti di genitore convivente con l’adottando o che non abbia perso la sua responsabilità genitoriale. Diversamente il dissenso potrà essere superato dal giudice laddove quest’ultimo ritenga che sia ingiustificato o contrario all’interesse del minorenne (nei fatti, il caso del TM Bologna in analisi).
Si resta, dunque, in attesa del deposito della sentenza, nel mentre l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale ha fatto sapere che le disposizioni censurate sono state dichiarate incostituzionali nella parte in cui prevedono che “l’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante”. La Corte ha statuito, invero, che il mancato riconoscimento dei rapporti civili con i parenti dell’adottante discrimina, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione, il bambino adottato “in casi particolari” rispetto agli altri figli e lo priva di relazioni giuridiche che contribuiscono a formare la sua identità e a consolidare la sua dimensione personale e patrimoniale, in contrasto con gli articoli 31, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
