I nonni sono privi di un’autonoma legittimazione ad agire nel giudizio di rettifica dell’atto di stato civile della nipote - nata con procreazione medicalmente assistita da due madri - avente ad oggetto l’eliminazione dell’indicazione del “genitore di intenzione” per carenza di legame biologico con la minore.
In tema di esercizio dell'azione di rettificazione dell'atto di stato civile, la legittimazione dei soggetti privati, all'interno delle azioni previste e disciplinate dall'art. 95 d.P.R. n. 396/2000, richiede la riconoscibilità di un interesse ad agire, diverso da quello attribuito, "in ogni tempo", soltanto al p.m. (nella specie, afferente ad un caso di procreazione medicalmente assistita e relativo alla richiesta dei genitori della madre genetica di rettificazione dell'atto di nascita, nella parte in cui indicava, come genitore, l'altra donna, per assenza di legame biologico con la minore, la Corte ha rilevato che i nonni della bambina non avevano dedotto alcun interesse concreto e si erano fatti carico esclusivamente delle ragioni di difformità, di carattere generale, delle dichiarazioni contenute nell'atto impugnato, rispetto al modello legale di diritto positivo interno)
Corte di Cassazione, sent. 1 settembre 2024 n. 24369, in Diritto&Giustizia 2024
