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Utilizzare violenza fisica e morale nei confronti di minore configura nei fatti il delitto di maltrattamenti in famiglia

23 settembre 2024

News Regionale - Sicilia ,

Utilizzare violenza fisica e morale nei confronti del minore in modo del tutto sproporzionato rispetto alle presunte mancanze dello stesso, a tal punto da farlo rimanere profondamente scosso dal trattamento subito, tanto da palesare il suo disagio, configura nei fatti il delitto di maltrattamenti in famiglia e non quello di abuso di mezzi di correzione o disciplina.

Lo puntualizza la Cassazione, nella sentenza n. 34276/2024. Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 11 settembre.

Quest'ultimo reato, sottolineano i giudici di piazza Cavour, presuppone l'uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l'obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate.

Esula, invece, dal suo perimetro applicativo qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da "animus corrigendi", atteso che, secondo la linea evolutiva tracciata dalla Convenzione dell’Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, le condotte, connotate da modalità aggressive, sono incompatibili con l'esercizio lecito del potere correttivo ed educativo - che mai deve deprimere l'armonico sviluppo della personalità del minore — laddove l'abuso ex art. 571 cod. pen. presuppone l'eccesso nell'uso di mezzi che siano in sé giuridicamente leciti.