La richiesta di assegno divorzile non può essere sostenuta solo dallo stato di disoccupazione se il richiedente è comunque in possesso di specifiche capacità lavorative, esperienze pregresse e non risulta inabile al lavoro. Il possesso di beni, anche se conferiti in trust, e la breve durata del matrimonio sono elementi rilevanti nella valutazione della spettanza dell'assegno.
Lo sottolinea la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 24103/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 9 settembre.
La valutazione del materiale probatorio, affermano i giudici di piazza Cavour, in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito.
