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Atti persecutori, rilievi sulla reiterata ed assillante comunicazione di messaggi irridenti

17 settembre 2024

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Integra il delitto di atti persecutori la reiterata ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, oggettivamente irridenti ed enfatizzanti la patologia della persona offesa, diretta a plurimi destinatari ad essa legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza, della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione nelle pagine di una recente sentenza. Il provvedimento della quinta sezione penale, n. 33986/2024, è stato depositato lo scorso 6 settembre.

Viene, effettivamente, operata una distinzione nel caso in cui i messaggi persecutori siano inviati al profilo della persona offesa da quello in cui, pur avendo come destinataria una determinata persona, i messaggi in questione siano pubblicati sul profilo dell'imputato, ma è altrettanto vero, chiariscono i giudici di piazza Cavour, che in tale ultima evenienza occorrerà verificarne la conoscibilità, "certamente scontata quando il profilo sia ampiamente accessibile", come avvenuto nella fattispecie in questione.