Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito. Allo stesso resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
Lo ha puntualizzato la Cassazione, nella ordinanza n. 23313/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 29 agosto.
Nella fattispecie in questione, il giudice di merito, valutate le risultanze istruttorie, ha ritenuto provate condotte violente del ricorrente nei confronti della moglie, da sole sufficienti ad addebitare la separazione al marito, indicando gli elementi probatori posti a fondamento della decisione.
