Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge.
Lo ribadisce la Cassazione, nelle pagine dell’ordinanza n. 22755/2024.
Il provvedimento della sezione lavoro è stato depositato lo scorso 13 agosto.
Rimangono irrilevanti, statuiscono i giudici di piazza Cavour, eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.
