Il coerede che, dopo la morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso.
A tal fine egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune.
Lo ha sottolineato la Cassazione, nell’ordinanza n. 21695/2024. Il provvedimento della seconda sezione civile è stato depositato lo scorso 1° agosto.
Per accertare l'usucapione di un bene ereditario da parte di un coerede, puntualizza la Suprema Corte, è necessario verificare non solo l'esclusività del possesso ma anche l'eventuale intervallo di tempo durante il quale altri coeredi possedevano il bene. In particolare, concludono i giudici di piazza Cavour, qualora il possesso sia stato comune fino alla morte di un genitore comproprietario, dovrà considerarsi la possibile successione nel possesso da parte degli altri coeredi.
