L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo-perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole. Ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.
Una precisazione che porta la firma della Corte di Cassazione, all’interno della ordinanza n. 22942/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 19 agosto.
Nella vicenda in esame, si era ritenuto che la madre si fosse prevalentemente dedicata alla crescita del figlio, questione non contestata dalla controparte, anche se assistita da colf e baby-sitter, consentendo al marito di potersi dedicare al lavoro, anche grazie a tale maggior contributo dell'ex moglie nella gestione familiare e nell'accudimento del figlio, considerando altresì la durata del matrimonio.
