Nuova sentenza della Corte di Cassazione, la n. 32248/2024, in materia di diritto penale della famiglia. Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 8 agosto.
In tema di violenza sessuale, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza della non chiara manifestazione di consenso da parte del soggetto passivo del reato al compimento degli atti sessuali a suo carico, essendo irrilevante, pertanto, l'errore sull'esistenza o meno dell'espressione del dissenso.
Ciò, precisano i giudici di piazza Cavour, anche ove il dissenso non sia stato esplicitato, potendo semmai fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo, solamente nel caso in cui l'errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa.
