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Si può procedere alla sospensione degli incontri col padre se il figlio adolescente nutre sentimenti di forte avversione

29 agosto 2024

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Il minore, divenuto ormai adolescente, ha diritto a rifiutare la relazione col genitore non affidatario verso cui prova sentimenti di forte avversione. E il giudice, nel preminente interesse del minore, può disporre la totale sospensione degli incontri padre-figlio.

Lo afferma la Corte di Cassazione, nella ordinanza n. 21969/2024 dello scorso 5 agosto. Il giudice della separazione, scrivono i giudici di piazza Cavour, è chiamato valutare se il mantenimento del diritto di visita sia idoneo o meno a superare i sentimenti negativi nei confronti del genitore o se ciò invece possa condurre a radicalizzarli.

E in tale seconda ipotesi la scelta di sospendere la relazione dà atto del diritto del minore a essere ascoltato nelle sue indicazioni verso ciò che lo fa sentire in equilibrio. Una situazione che di fatto comprime il diritto alla genitorialità, ma a tutela del figlio stesso. Inoltre, nel giudizio sui diritti di padre e figlio che si vengano a trovare in situazione di contrapposizione a nulla rileva quale sia stata l’origine della manifestata avversione. Quindi, anche se, come nella vicenda in esame, si attribuisca all’altro genitore la colpa di aver indotto tali sentimenti negativi nel figlio quest’ultimo ha diritto a vedere rispettata la condizione psicologica in cui di fatto versa. E nessun giudice può ritenere insuperabile la genitorialità al punto di imporla a un figlio che cerchi invece di evitarla in quanto il proprio genitore genera in lui ansia e paura.