Non spetta l'assegno divorzile in funzione assistenziale qualora la breve durata del matrimonio non abbia consentito l'effettiva realizzazione di una comunione di vita tra i coniugi, che costituisce, secondo quanto previsto dall'art. 1 L. 898/1970, l'essenza stessa del matrimonio in difetto, altresì, di una convivenza continuativa ed effettiva.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 21955/2024. Il provvedimento, della prima sezione civile, è stato depositato lo scorso 5 agosto.
La Suprema Corte ricorda che, in tema di divorzio, la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell'assegno come previsto dall'art. 5 L. 898/1970, ma non anche sul riconoscimento dell'assegno divorzile, tranne i casi eccezionali in cui non si sia realizzata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ad esempio, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, in relazione ad un matrimonio durato sette anni, si è affermato che, attesa la breve durata del matrimonio, "manca il prerequisito fattuale" per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
