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Maltrattamenti in famiglia e ipotesi aggravata di atti persecutori, la linea di confine

9 agosto 2024

News Regionale - Sicilia ,

Risulta configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza more uxorio con la persona offesa.

Lo afferma la Corte di Cassazione nelle pagine della sentenza n. 31178/2024. Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 30 luglio.

Solo nel caso di separazione fra persone legate da vincolo matrimoniale, sottolineano i giudici di piazza Cavour, risulta ancora configurabile il reato di maltrattamenti. In particolare, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza.