Nel delitto di cui all’art.609-bis c.p., la nozione di violenza non è limitata alla esplicazione di energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, così costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà.
La puntualizzazione porta la firma della Corte di Cassazione ed è presente all’interno della sentenza n. 29729/2024. Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 22 luglio.
Tra gli atti idonei ad integrare il delitto di cui all'art. 609-bis c.p., argomentano i giudici di piazza Cavour, vanno ricompresi, infatti, anche quelli insidiosi e rapidi, purché ovviamente riguardino zone erogene su persona non consenziente - come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci - non essendo necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre una resistenza, ma essendo sufficiente che l'azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo.
