L’AIAF Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori
• verificate le dissonanze tra il D.Lgs. n. 149/22 e i principi della legge delega in punto istituzione del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie;
• preso atto che ad oggi non risultano emanati i decreti ministeriali per l’individuazione delle piante organiche e delle modalità di selezione dei nuovi giudici;
• preso atto che nemmeno risulta terminata la fase di raccolta dei dati necessari alla creazione della corretta architettura ordinamentale;
• ribadita la necessità che le decisioni che incidono sui diritti personalissimi - e in particolare quelle che riguardano i minorenni - siano assunte da magistrati togati specializzati e non da altri soggetti privi delle competenze necessarie (giudici onorari, operatori dei servizi sociosanitari);
• rilevato che il D.Lgs. n. 151/22 non rispetta i principi della l. n. 206/21, che circoscriveva in maniera attenta, accogliendo le richieste dell’Avvocatura specializzata, ruolo e funzioni dei giudici onorari e dei giudici onorari esperti, con l’obiettivo di limitarli;
• considerata la probabile dispersione dell'attuale specializzazione dei giudici del Tribunale ordinario, spinti a non presentare domanda di assegnazione al nuovo Tribunale;
• considerata la preoccupazione che il Tpmf sia formato da magistrati di "prima nomina", che non possono aver maturato competenze ed esperienze necessarie ad affrontare questioni delicatissime;
• considerato che analoghe preoccupazioni sorgono in ordine allo smantellamento delle Sezioni specializzate delle Corti d'appello;
In ragione di quanto sopra, AIAF
MANIFESTA
ferma opposizione all'ampliamento delle competenze, previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 151/22, dei giudici onorari esperti, attualmente in forza presso i Tribunali per i minorenni, ai quali verranno attribuite funzioni in contrasto con il principio di terzietà del giudice e con il diritto di difesa, che deve essere garantito a tutti cittadini e specialmente ai soggetti vulnerabili;
le proprie perplessità in ordine alla disciplina transitoria dei procedimenti "familiari e minorili" sino al 31 dicembre 2030, per effetto della quale si determinerà, da un lato, il rallentamento della loro definizione e, dall'altro, la perdita di specializzazione, giacché i procedimenti pendenti saranno assegnati a giudici che si occupano anche di altre materie;
FA APPELLO
al Governo e al Parlamento, per quanto di rispettiva competenza, affinché intervengano per:
modificare l'art. 50, comma 3, della legge sull'ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941), come novellato dall’art. 30 del D.lgs. n. 149/22, prevedendo che i giudici della sezione circondariale del Tmpf non possano essere assegnati alla sezione distrettuale, né a più circondari del medesimo distretto, neppure per singoli procedimenti;
prevedere che al Tpmf siano assegnati giudici che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità;
abrogare il comma 2 dell'art. 15 D.Igs n. 151/22 limitando, per l'effetto, i compiti che possono essere assegnati ai giudici onorari esperti;
modificare l'art. 49 comma 3 D.lgs 149/22, prevedendo che i procedimenti pendenti alla data di introduzione del Tpmf siano definiti da questo e non dal Tribunale ordinario;
prevedere, anche in modifica della L. n. 206/21, che le funzioni di giudice d'appello continuino a essere svolte dalle Sezioni Specializzate delle Corti d'appello, ferma restando la competenza delle sezioni distrettuali del Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, in materia di reclamo ex art. 473-bis. 24 c.p.c.;
istituire il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie solo successivamente all'entrata in vigore delle modifiche sopra indicate, all'individuazione dei flussi relativi alle sopravvenienze, alla determinazione delle piante organiche, che prevedano un numero di magistrati e di personale amministrativo necessari al corretto funzionamento e alla completa informatizzazione dell'istituendo Tribunale.
31 luglio 2024