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Maltrattamenti in famiglia aggravati, escludono l’attenuante della provocazione

19 luglio 2024

News Regionale - Sicilia ,

L’attenuante della provocazione non può essere riconosciuta in caso di reati abituali quali i maltrattamenti in famiglia aggravati. Appare, quindi, errata la condanna che in una tale fattispecie la riconosca.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 28417/2024 dello scorso 15 luglio. Nella vicenda in esame, la Suprema Corte ha respinto quanto sollevato da un ricorrente, relativamente alla condanna per i maltrattamenti in famiglia perpetrati in danno della moglie e alla presenza dei figli minori, ma con il riconoscimento dell’attenuante in parola.

Specificamente, nel ricorso veniva sostenuta l’illegittimità della condanna confermata in secondo grado proprio perché era stata riconosciuta l’attenuante di aver agito in stato d’ira contro un fatto ingiusto altrui. Invero, col ricorso veniva addirittura preteso che il riconoscimento dell’attenuante cosiddetta della provocazione avrebbe dovuto condurre ad escludere il reato contestato, cioè l’imputabilità stessa per la fattispecie prevista dall’articolo 572 del codice penale.

I giudici di piazza Cavour, a ben vedere, rilevano che una volta contestata e accertata una condotta di maltrattamenti in famiglia è un errore del giudice, che emette la relativa condanna, riconoscere contemporaneamente l’attenuante della provocazione.

Sostanzialmente, come argomentato dal Collegio, neanche l’attenuante poteva essere riconosciuta in quanto trattandosi di reato abituale si arriverebbe a giustificare come scusabile o legittima una “controreazione” di fatto motivata da spirito di rivalsa o vendetta. Cioè un comportamento moralmente non meritevole di alcun riconoscimento favorevole all’autore delle condotte “vendicative”.