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Maltrattamenti in famiglia, ininfluente la manifestata volontà della persona offesa di separarsi legalmente

18 luglio 2024

News Regionale - Sicilia ,

In tema di maltrattamenti in famiglia, è ininfluente, ai fini del persistere del pericolo di condotte reiterative da parte di soggetto sottoposto a custodia cautelare per il reato commesso in danno del coniuge, la manifestata volontà della persona offesa di separarsi legalmente e di trasferirsi altrove.

Così si pronuncia la Corte di Cassazione, in una recente sentenza. Il provvedimento n. 27106/2024, della sesta sezione penale, è stato depositato lo scorso 9 luglio.

Con riguardo ai reati di violenza domestica e contro le donne, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, vanno osservati gli obblighi di matrice sovranazionale, con particolare riguardo alla corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione di comportamenti violenti, come previsto dall'art. 51 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, ratificata con legge 26 giugno 2013, n. 77, in un'ottica di prioritaria sicurezza delle vittime o persone in pericolo, che non può essere affidata alla iniziativa delle stesse.

La collocazione della persona offesa presso un centro antiviolenza non può infatti essere apprezzata, come ha proposto il ricorrente, quale motivo di attenuazione delle esigenze cautelari, costituendo all'opposto una conseguenza della sua pericolosità e non già una ragione valida per attenuare le restrizioni imposte nei confronti dell'imputato a tutela della persona offesa, quasi che i condizionamenti della libertà di movimento della vittima possano giustificare una maggiore libertà di azione da parte dell'autore delle violenze.