Con l'ordinanza n. 16703 del 17.6.2024 la Corte di Cassazione Civile, Sez. I, torna a pronunciarsi sui presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile stabilendo che la valutazione del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile non si può concentrare solo sul periodo della separazione, ma deve prendere in esame l'intera storia del rapporto coniugale ed anche l’attualità, aggiunge poi che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio deve essere invocata solo nell'ipotesi di non autosufficienza economica del coniuge e che bisogna tenere conto della formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due coniugi ( in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto) delle potenzialità reddituali dei coniugi correlate alla loro qualificazione professionale e alle disponibilità immobiliari, nonché della prognosi futura alla luce delle condizioni di salute, dell'età dell'avente diritto all’assegno, della durata del matrimonio e dell'accertamento dello squilibrio economico-patrimoniale al momento dello scioglimento del vincolo senza tralasciare le ragioni di questo squilibrio, considerando i ruoli endofamiliari all'accrescimento del patrimonio familiare e dell'ex coniuge, e della costituzione di una nuova famiglia con un nuovo figlio da parte del ricorrente.
Avv. Lilia Ladi