Chiunque pervenga in possesso di un’arma a titolo di eredità è obbligato a farne denuncia, a nulla rilevando che la disponibilità dell'arma stessa fosse già stata denunciata dal precedente possessore.
La sottolineatura porta la firma della Corte di Cassazione ed è formulata all’interno della sentenza n. 25524/2024. Il provvedimento della prima sezione penale è stato depositato lo scorso 28 giugno.
In caso di morte del soggetto che ha denunciato il possesso di un'arma alla competente autorità, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, grava sull'erede l'obbligo di ripetere tale denuncia, anche quando l'accettazione dell'eredità sia avvenuta con beneficio di inventario che ha il solo effetto di tenere separati, ai fini civilistici, il patrimonio del "de cuius" e quello dell'erede.
In tema di detenzione illegale di fucili da caccia, si legge nel provvediment, al fine di escludere la punibilità, non basta la sola accettazione con beneficio di inventario a sollevare l'erede dagli obblighi specifici e ulteriori che gli derivano dalle caratteristiche di quei beni. Ciò in ragione del rapporto materiale di disponibilità delle armi che, comunque, si genera e, dall’altro, che laddove la donna avesse ignorato l'obbligo di denuncia o non avesse conosciuto i doveri che gravano sul soggetto (anche iure ereditario) che entra nella disponibilità delle armi, si sarebbe comunque generato un errore su norma penale o su disposizione "strutturalmente" implicata da essa, che ne connota la tipicità, e che risulta ininfluente, ai sensi dell'art. 5 c.p.
