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La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve essere effettuata su determinati elementi

25 giugno 2024

News Regionale - Sicilia ,

La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto.

La sottolineatura porta la firma della Cassazione ed è contenuta all’interno dell’ordinanza n. 16053/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 10 giugno.

Tra gli elementi in questione, argomentano i giudici di piazza Cavour, vi è la durata delle convivenze prematrimoniali, tenendo, tuttavia, distinta la durata della convivenza prematrimoniale da quella del matrimonio, cui soltanto si riferisce il criterio legale e senza individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso.