La dimensione della sessualità non può ritenersi confinata ad una estrinsecazione soltanto fisica, involgendo al contrario anche la dimensione psichica come quella emotiva, suscettibile di modularsi diversamente in relazione allo specifico contesto storico, culturale e sociale di riferimento o familiare.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, all’interno della sentenza n. 23387/2024. Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 11 giugno.
Ne consegue, argomentano i giudici di piazza Cavour, che la valutazione dell'atto, al fine di apprezzarne l'incidenza sulla libertà di autodeterminazione della persona offesa, deve tener conto della condotta nel suo complesso, rapportandola cioè all'ambito specifico in cui si è svolta, alle modalità in cui si è in concreto estrinsecata, estese anche a quelle che l’hanno preceduta o seguita, al rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e ad ogni altro dato fattuale che valga a connotarlo.
Logico corollario di tali affermazioni diventa, pertanto, all'interno di quella valutazione globale richiesta all'interprete, il fatto che la corporeità non possa ritenersi un criterio necessariamente discretivo della natura dell'atto, soccorrendo proprio nel sincretismo cui deve uniformarsi la sua decodificazione, l'insieme dei parametri sopra delineati.
