In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, nella ordinanza n. 16348/2024. Il provvedimento della terza sezione civile è risalente allo scorso 12 giugno.
La domanda risarcitoria jure hereditatis, argomentano i giudici di piazza Cavour, può dunque essere respinta anche in considerazione del fatto che la vittima, nel momento stesso del sinistro, è finita in uno stato di coma profondo e poi il decesso è intervenuto senza soluzione di continuità.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha richiamato quanto precedentemente statuito da autorevole giurisprudenza: la sentenza delle Sezioni Unite civili del 22 luglio 2015 n. 15350. In quella circostanza venne affermato che il bene vita, in quanto tale, è bene autonomo fruibile solo in natura dal titolare.
