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Nel giudizio divorzile in appello va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario

14 giugno 2024

News Regionale - Sicilia ,

Nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale, deve essere assicurato il diritto di difesa e, quindi, realizzato il principio del contraddittorio. Tuttavia, trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui all'art. 189 c.p.c. e art. 190 c.p.c.

Lo rammenta la Corte di Cassazione, nell’ambito della ordinanza n. 13960/2024. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 20 maggio.

Nel giudizio divorzile in appello, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della L. n. 898 del 1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti.