L’attribuzione al figlio del cognome del genitore che lo riconosce successivamente deve avvenire nell’esclusivo interesse del minore.
In tema di attribuzione del cognome al minore nato fuori del matrimonio e non riconosciuto contestualmente da entrambi i genitori, la decisione spetta al giudice del merito il quale deve valutare l’interesse del figlio e l’eventuale preferenza da questi espressa, la quale, anche se non vincolante, è comunque uno degli elementi da apprezzare congiuntamente e in relazione ad altri parimenti significativi, relativi alla situazione familiare e al contesto sociale, al fine di individuare la scelta maggiormente rispondente all’interesse del minore, a prescindere da ogni automatismo.
Cass., Sez. I Civ., Ord. 5 giugno 2024 n. 15654 in IlSole24Ore
