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Il tenore di vita analogo a quello in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile

10 giugno 2024

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendosi piuttosto avere riguardo all’indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa e autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito.

I principi in questione sono stati ribaditi recentemente dalla Corte di Cassazione, all’interno della ordinanza n. 14691/2024. Con il provvedimento citato, la prima sezione civile della Suprema Corte ha ribadito un orientamento già consolidato ed espresso in passato, precisamente nella sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 dell’undici luglio 2018.

Rimane ferma, chiariscono i giudici di piazza Cavour, la funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune e attribuirsi, concordemente, differenti ruoli e attività nella gestione della vita familiare.