Il riconoscimento della pensione di reversibilità ai figli superstiti dell'assicurato o pensionato presuppone, ai sensi dell'art. 8 legge n. 222 del 1984, l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di una infermità ovvero di un difetto fisico o mentale.
La precisazione porta la firma della Corte di Cassazione: tali rilievi sono contenuti nella recente ordinanza n. 15041/2024. Il provvedimento della sezione lavoro è stato depositato lo scorso 29 maggio.
In caso di morte del pensionato, puntualizzano i giudici di piazza Cavour, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore.
Risulta, invero, necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile.
Tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
