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Nomina amministratore di sostegno, la condotta non collaborativa del soggetto beneficiario della misura non può costituire un indizio significativo

7 giugno 2024

News Regionale - Sicilia ,

Ai fini della nomina dell'amministratore di sostegno, la condotta non collaborativa del soggetto beneficiario della misura non può, di per sé, costituire un indizio significativo della menomazione della salute, fisica o psichica, in mancanza di accertamenti clinici certi ed univoci.

A statuirlo è la Corte di Cassazione che, con i rilievi in questione, torna su una fattispecie ampiamente dibattuta. L’ordinanza n. 14689/2024, depositata dalla prima sezione civile lo scorso 27 maggio, analizza ulteriormente i presupposti per la nomina dell’amministratore di sostegno.

L'ambito dei poteri da conferire all'amministratore di sostegno, chiariscono i giudici di piazza Cavour, deve rispondere alle specifiche finalità di tutela del soggetto amministrato e non può prescindere da risultanze espressive di un chiaro e significativo stato di menomazione o difficoltà della persona che s'ipotizza bisognevole di tutela.

L’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge, in linea con le indicazioni contenute nell'art.12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione - sia rispetto all'incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali.