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Amministrazione di sostegno, la condotta non collaborativa non può, di per sé, costituire un indizio della menomazione della salute, fisica o psichica

4 giugno 2024

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

La Cassazione, ordinanza n. 14689 depositata lo scorso 27 maggio, ha operato una vera e propria stretta sui casi nei quali è possibile ricorrere all’amministrazione di sostegno: non ogni comportamento “apparentemente anomalo” può dar luogo alla misura, potendo ben essere una espressione caratteriale, così come l’atteggiamento “non collaborativo” da parte del possibile “beneficiario” che si sottrae alle visite mediche, non può di per sé essere un elemento sufficiente per giustificarne l’adozione.

La Prima sezione civile ha così accolto il ricorso di una donna contro il decreto della Corte di appello di conferma della nomina di un Ads da parte del giudice tutelare.

L’amministratore era stato scelto al di fuori della famiglia viste le evidenti tensioni. Secondo la ricorrente, infatti, i promotori della misura “erano mossi da interessi personali”.

Per la Suprema corte la decisione si è basata su “alcune forme di disagio prive, di per sé, di una sufficiente valenza in ordine ai presupposti dell’amministratore di sostegno”. La Corte d’appello “non ha infatti chiaramente statuito riguardo al fatto che la ricorrente fosse persona priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi “infermità” o “menomazione fisica””, limitandosi a riferire di un “non chiaro trattamento (somministrato da privati sin dall’età di 20 anni) e relativo a un quadro clinico di disturbo istrionico di personalità”, senza però chiarire in nessun modo “se le patologie menzionate avessero determinato una tale menomazione, fisica o psichica, tal da rendere necessario disporre - in contrasto con la volontà della persona - la misura”. E in maniera tale poi “da giustificare l’ampiezza di poteri conferiti all’amministratore, comprensivi della possibilità di riscuotere la pensione della medesima beneficiaria della misura”.

Ai fini della nomina dell’amministratore di sostegno, affermano i giudici di piazza Cavour, la condotta non collaborativa del soggetto beneficiario della misura non può, di per sé, costituire un indizio significativo della menomazione della salute, fisica o psichica, in mancanza di accertamenti clinici certi ed univoci.