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Provvisoria detenzione domiciliare per il genitore che deve accudire il figlio

10 febbraio 2022

Presidenza AIAF ,

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l’istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al Magistrato di sorveglianza che può disporre l’applicazione provvisoria della misura; nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 47, comma 4, della medesima legge. Un cenno ai fatti appare utile per ricostruire concretamente il percorso giuridico intrapreso dalla Consulta. 

Il Magistrato di sorveglianza di Siena doveva provvedere sull’istanza di ammissione alla detenzione domiciliare speciale in via provvisoria ed urgente avanzata da una persona con residua pena detentiva da espiare di anni dodici, mesi tre e giorni diciassette, padre di una figlia minore di anni dieci, alla cura della quale la madre era impossibilitata per motivi di salute.

Sulla base dell’istanza, il Magistrato senese sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in quanto esso, non prevedendo per la detenzione domiciliare speciale l’applicazione provvisoria consentita dall’art. 47-ter, comma 1-quater, della medesima legge per la detenzione domiciliare ordinaria, violerebbe gli artt. 3, 27, terzo comma, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione.

Secondo i giudici di legittimità costituzionale, nonostante la diversità delle fattispecie regolate, connessa alla differente entità della pena da espiare, le due misure alternative (detenzione domiciliare ordinaria e detenzione domiciliare speciale) perseguono la stessa finalità, cioè quella di evitare, fin dove possibile, che l’interesse del bambino sia compromesso dalla perdita delle cure parentali, determinata dalla permanenza in carcere del genitore.

A seguito di un lungo ed articolato ragionamento giuridico, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dal protrarsi dello stato di detenzione del genitore, l’istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al Magistrato di sorveglianza, che può disporre l’applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 47, comma 4, della medesima legge.

Di conseguenza, per effetto di questa pronuncia, è ora previsto che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l’istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al Magistrato di sorveglianza, che può disporre l’applicazione provvisoria della misura; nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 47, comma 4, della medesima legge, le quali, a loro volta, dispongono quanto segue: “All’atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale”.

Pertanto, ove ricorra una delle condizioni contemplate ai commi summenzionati dell’art. 47-quinquies e, quindi, per le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, nel caso in cui il Tribunale di Sorveglianza disponga la detenzione domiciliare speciale, anche a favore del  padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, per effetto di questa pronuncia, è ora possibile proporre – allorché ricorra un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore – istanza di detenzione domiciliare al Magistrato di sorveglianza che, a sua volta, può disporre l’applicazione provvisoria della misura e, nel qual caso, all’atto della scarcerazione, è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.