In tema di adozione di persone maggiori di età, l’indirizzo interpretativo, ormai consolidatosi, volto a privilegiare la “valenza solidaristica” della relativa disciplina, legittima un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 296 e 311, comma 1, cod. civ. nel senso di consentire al soggetto maggiorenne, che si trovi in stato di interdizione giudiziale, di manifestare il proprio consenso all’adozione anche per il tramite del suo rappresentante legale.
Si tratta, invero, di atto personalissimo che non gli è espressamente vietato e tenuto conto di quanto complessivamente sancito dagli artt. 1 e 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità adottata il 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia con legge del 3 marzo 2009, n. 18. Ciò quanto emerge dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 3462/2022, depositata lo scorso 3 febbraio 2022.
Con sentenza del 22 agosto 2019, n. 23, la Corte di appello di Bologna confermò la sentenza del Tribunale di Modena reiettiva della richiesta avanzata da Z.T. per l'adozione della sorella interdetta Z.M.L..
La Corte rilevò che quest'ultima, trovandosi in stato di interdizione giudiziale, fosse impossibilitata ad esprimere il consenso, previsto dall'art. 296 c.c., costituente un presupposto necessario e personalissimo dell'adozione.
Secondo i giudici bolognesi, il legale rappresentante dell'interdetto, proprio in ragione della natura personalissima del diritto, non poteva ritenersi ammesso a prestare il consenso in luogo dell'interdetto medesimo. Inoltre, secondo la Corte la normativa vigente in materia escludeva qualunque giuridica rilevanza allo scopo dell'adozione.
Avverso la sentenza, Z.T. ha promosso ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Rimarcandosi che la ratio dell'istituto dell'interdizione è quella di proteggere la persona incapace e che l'interpretazione della Corte di merito censurata si risolve nel negare all'incapace l'esercizio dei diritti cd. personalissimi, si legge nell’ordinanza, viene invocato il recente orientamento espresso, in tema di separazione dei coniugi, da Cass. n. 14669/2018, secondo cui "Già con la sentenza n. 5652/89, questa Corte aveva infatti rilevato che l'incapacità di provvedere ai propri interessi, richiesta dall'art. 414 c.c., ai fini dell'interdizione dell'infermo di mente, deve essere riferita anche agli interessi non patrimoniali suscettibili di subire un pregiudizio; d'altro canto, ritenere che l'interdetto per infermità non possa farsi sostituire da chi è tenuto a rappresentarlo nel porre in essere un atto personalissimo equivarrebbe a sostenere che egli ha perso, in concreto, il relativo diritto, non avendone più l'esercizio. Deve allora concludersi, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 357 e 414 c.c., che all'interdetto è consentito, per il tramite del rappresentante legale, il compimento di tali atti (a meno che, come nel caso dell'art. 85 c.c., non gli siano espressamente vietati), ben potendo l'esercizio del corrispondente diritto rendersi necessario per assicurare la sua adeguata protezione".
Secondo la Suprema Corte, le ragioni che rendono conveniente per Z.M.L. l'adozione da parte del fratello, odierno ricorrente sono: a) il rafforzamento del vincolo familiare già esistente, con garanzia di assistenza, anche economica, idonea ed adeguata alle sue necessità presenti e future, atteso che la comune madre, nominata sua tutrice con decreto del Tribunale di Modena, il 25 luglio 2000, ha compiuto novantacinque anni e versa in precarie condizioni di salute, necessitando di assistenza continua per l'impossibilità di deambulare; b) il rafforzamento dell'obbligo di alimenti, cui il ricorrente stesso sarebbe tenuto per legge anche con precedenza rispetto alla madre (ex art. 436 c.c.), ove la sorella assumesse lo status di figlia adottiva; c) la successione ex lege di Z.M.L., ove assumesse lo status predetto, non sarebbe equiparabile a quella conseguibile attraverso una disposizione testamentaria a suo favore, sia perché quest'ultima è sempre revocabile, sia in ragione dei benefici fiscali di cui la sorella godrebbe. Né potendo detti benefici connotare l'adozione come strumento di elusione fiscale, attesone lo scopo solidaristico ed il fatto che il risparmio fiscale si risolverebbe in maggiori risorse disponibili da destinare alla cura ed alla assistenza della persona meritevole di tutela.
In definitiva, come si legge nella recente Cass. n. 7667 del 2020, l'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, "ha perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili. In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela". In questi casi, pertanto, l'adozione vuole dare conto di una sopravvenuta modifica della complessiva situazione di vita dell'adottato maggiorenne e ricreare in termini di diritto una più estesa rete di relazioni familiari tra loro reciprocamente intessute.
La Cassazione, dunque, prosegue in quell'indirizzo interpretativo meno rigido dell'istituto in questione di cui si è detto, nell'intento, appunto, di privilegiarne la "valenza solidaristica" soprattutto allorquando l'adottato maggiorenne sia inserito, o possa esserlo, di fatto, in un contesto anche familiare, in cui si avverta l'esigenza di assicurare una piena legittimazione, sul piano giuridico, magari anche rafforzando vincoli preesistenti, ad una realtà già in atto sul piano dei sentimenti e delle relazioni personali.
Va rimarcato, inoltre, che, già con la sentenza n. 5652/89, la Suprema Corte rilevò che l'incapacità di provvedere ai propri interessi, richiesta dall'art. 414 c.c., ai fini dell'interdizione dell'infermo di mente, deve essere riferita anche agli interessi non patrimoniali suscettibili di subire un pregiudizio; d'altro canto ritenere, come ha fatto la corte distrettuale, che l'interdetto giudiziale non possa farsi sostituire da chi è tenuto a rappresentarlo nel porre in essere un atto personalissimo (la manifestazione del consenso all'adozione) equivarrebbe a sostenere che egli ha perso, in concreto, il relativo diritto, non avendone più l'esercizio.
3.6.5. Ne consegue, pertanto, che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 296 c.c. e art. 311 c.c., comma 1, consente al soggetto maggiorenne, che si trovi in stato di interdizione giudiziale, di manifestare il proprio consenso all'adozione per il tramite del suo rappresentante legale, trattandosi di atto personalissimo che non gli è espressamente vietato.
In tema di adozione di persone maggiori di età, conclude la Cassazione, l'indirizzo interpretativo volto a privilegiare la "valenza solidaristica" della relativa disciplina, legittima un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 296 c.c. e art. 311 c.c., comma 1, nel senso di consentire al soggetto maggiorenne, che si trovi in stato di interdizione giudiziale, di manifestare il proprio consenso all'adozione anche per il tramite del suo rappresentante legale, trattandosi di atto personalissimo che non gli è espressamente vietato e tenuto conto di quanto complessivamente sancito dagli artt. 1 e 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità adottata il 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con L. 3 marzo 2009, n. 18.
