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CASS.CIV, Sez. LAVORO, 22/05/2024 n. 14301_LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE ENTRO UN ANNO DAL MATRIMONIO. PRESUNZIONE LEGALE DI NULLITA’

27 maggio 2024

News Regionale - Lazio ,

Nel tornare sulla nullità del licenziamento della lavoratrice irrogato nell’anno dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, al netto della prova contraria posta a carico del datore di lavoro del ricorrere di una delle ipotesi tassativamente previste dal comma 5 dell’art 35 del D.Lgvo 198/2006, il Supremo Collegio, richiamando un proprio precedente orientamento, ha ribadito che la limitazione alle sole lavoratrici della nullità prevista dall’art 35 del D.Lgvo 198/2006 non ha natura discriminatoria in quanto la diversità di trattamento non trova giustificazione nel genere del soggetto che presta l’attività lavorativa , ma è coerente con la realtà sociale che ha reso necessarie misure legislative volte a garantire alla donna la possibilità di coniugare il diritto al lavoro con la propria vita coniugale e familiare e trova la base su una molteplicità di principi costituzionali posti a tutela della donna lavoratrice. Assolutamente irrilevante è inoltre, per la Suprema Corte, la circostanza che la donna avesse, fin dai tempi dell’assunzione, già in corso una convivenza more uxorio con la persona destinata a divenire suo futuro coniuge.

A cura dell’Avv. Federica Gigli